Ulteriori chiarimenti su Enpaf: contributi e assistenza
A seguito del cambiamento della normativa Enpaf, a volte non ben recepita dai colleghi, si stanno presentando alcune problematiche. Si precisa, specialmente per i neoiscritti e per coloro che non hanno un lavoro a tempo determinato di porre molta attenzione alla propria posizione contributiva. Cerchiamo di riassumere e chiarire alcuni punti.
CONTRIBUZIONE
Tutti gli iscritti all’ordine sono automaticamente iscritti all’ENPAF (ente di previdenza e assistenza dei Farmacisti), anche un solo giorno dell’anno di iscrizione comporta il pagamento della contribuzione.
I Farmacisti dipendenti o disoccupati involontari hanno facoltà di richiedere la riduzione della contribuzione nella misura dell’85%, del 50% e del 33,33%; tale riduzione viene riconosciuta presentando all’ente la relativa documentazione (scaricabile dal sito)
- Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione SOLO PER I NEO ISCRITTI, tale data è perentoria, qualsiasi ritardo comporta il pagameto dell’intero!
- Entro il 30 settembre dell’anno in corso per tutti gli altri iscritti, tale termine viene prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione si raggiunga dopo tale data
Solo per i colleghi iscritti dopo il 2004 c’è la possibilità di versare il Contributo di Solidarietà che corrisponde al 3% dell’intero, da gennaio 2014 tale contributo è stato portato all’1% solo per coloro che sono disoccupati. Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici.
La riduzione massima, o il contributo di solidarietà, può essere mantenuto solo
- dagli iscritti che esercitano attività professionale come dipendenti e che siano soggetti all’assicurazione obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria.
- Dagli iscritti che hanno un contratto che copra 6 mesi e un giorno nell’anno solare o comunque un contratto che copra la metà più 1 dei giorni di iscrizione all’ordine
- Dagli iscritti disoccupati, regolarmente iscritti al Centro per l’impiego. In tal caso la riduzione può essere mantenuta solo per 5 anni dopo i quali si passa al pagamento della quota intera.
Il borsista che svolge attività professionale per più di 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare, senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella ENPAF, è tenuto alla contribuzione intera.Le borse di studio riconosciute dall’Università, in genere, comportano l’obbligo di versamento contributivo alla Gestione Separata Inps e, pertanto, permettono all’iscritto di chiedere la riduzione dell’85% del contributo pensionistico o il contributo di solidarietà.
In caso di stage, essendo preminente la finalità specifica dell’addestramento o dell’apprendimento, l’ENPAF ritiene non si configuri esercizio di attività professionale, quindi per poter chiedere riduzione(che e’ del 50%) della quota intera occorre essere iscriversi nel periodo dello stage al centro dell’impiego.
ASSISTENZA
La sezione assistenza ENPAF provvede alla concessione di prestazioni assistenziali continuative e straordinarie “una tantum”, agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia, disoccupazione involontaria e di inabilità temporanea al lavoro. Possono beneficiare tutti i Farmacisti iscritti ,indipendentemente dalla quota versata, che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 8 anni di cui gli ultimi 2 al momento della domanda.
Per l’erogazione di qualunque sussidio di natura assistenziale è necessario accertare la situazione di precarietà economica, quindi i redditi percepiti e la presenza di proprietà immobiliari sono parametri indispensabili per valutare la situazione di bisogno. L’importo del sussidio sarà pari al 60% delle spese documentate fino ad un massimo di 6000€
La domanda deve essere rivolta all’ultimo ordine d’appartenenza del farmacista il quale esprime il proprio parere, non vincolante, in merito e trasmette la pratica all’ente.
MATERNITA’
L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001. La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.
Dunque, non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS.
Hanno titolo all’indennità di maternità:
- le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego
- le lavoratrici dipendenti solo se tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità sono decorsi più di sessanta giorni e solo nel caso in cui non gode di alcuna indennità di disoccupazione (vedi nota)
- coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio
- le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia o parafarmacia
- le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
- coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA
- le iscritte che in regime di lavoro autonomo svolgano attività non professionale
- le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa.
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto. L’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.
La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.
Nota
E’ importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’E.N.P.A.F. non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata. Nel caso in cui l’iscritta si trovi all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.