Newsletter 5 – Ottobre 2020
Quarantena, malattia dei figli, congedi, ferie/permessi obbligati e contratti a termine al tempo del Covid.
Quarantena
I giorni di quarantena sono equiparati a tutti gli effetti alla malattia per tutti i lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne i giorni di attesa dei risultato tampone, dobbiamo considerare se la richiesta è volontaria o fatta a seguito di contatti con persone malate. Nel primo caso tali giorni non venivano riconosciuti dai datori di lavoro e vi è stata una ferma presa posizione da parte dei sindacati: il nostro consulente consiglia comunque di presentare certificato medico, peraltro consigliato anche dalle autorità sanitarie, a meno che il datore di lavoro non attivi, tramite il medico competente (che qualora non sia presente all’interno della farmacia viene nominato al momento), la sorveglianza attiva, che nel caso dei farmacisti può prevedere il ritorno al lavoro sotto controllo sanitario. La Fofi, ha ribadito infatti che “ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale Tali lavoratori sono comunque sottoposti a sorveglianza da parte delle autorità sanitarie che verificheranno eventuale comparsa dei sintomi, e possono continuare a operare, mentre dovranno sospendere l’attività lavorativa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.”
Diverso è il caso in cui una familiare convivente sia positivo: lo stesso va isolato ed evitato qualsiasi contatto. In casi simili si consiglia la quarantena che è stata accettata dai datori di lavoro per impedire così più gravi conseguenze; anche in questo caso però può essere attivata la sorveglianza attiva.
Per malattia dei figli è previsto già da tempo dalla normativa, un congedo non retribuito (diverso dal congedo parentale Inps) che può essere richiesto dai genitori dipendenti (sia contratto farmacie private che pubbliche) in maniera alternata con presentazione certificato medico: senza limiti per figli fino a 3 anni; 5 giorni da 4 ad 8 anni.
per prendersi cura entro i primi 12 anni dei figli per un periodo limitato di tempo la normativa vigente prevede un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera fino agli 8 anni del figlio e nessuna indennità da 8 a 12 anni del figlio. Per approfondimenti su questo ultimo aspetto si rimanda al link sul sito Inps
LINK
Nella situazione attuale di emergenza sanitaria e con la ripresa della scuola è riconosciuto un congedo in caso di quarantena disposta dalla Asl per i figli minori di 14 anni a seguito di contatto verificatosi all’interno della classe(art 5 del D.L 8 Settembre 2020). In particolare per la normativa uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo: in questo caso è riconosciuta in luogo alla retribuzione, un’indennità pari al 50 % ed i periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio al momento può essere riconosciuto entro il 31 Dicembre 2020.Riduzione personale: ferie/permessi
Le farmacie sono rimaste obbligatoriamente sempre aperte. Per tutte le attività produttive e professionali non colpite dai provvedimenti di sospensione, il Governo ha incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi e permessi retribuiti. Il datore di lavoro è dunque legittimato a imporre le ferie e i permessi, soprattutto se maturati negli anni precedenti e non ancora goduti. Il decreto della presidenza del Consiglio non contiene, in proposito, alcun criterio specifico, ma detta solo una raccomandazione riguardante la fruizione di ferie e congedi per incentivare il famoso slogan “io resto a casa”. La decisione di individuare i farmacisti da mettere in ferie è quindi rimessa al titolare, che dovrà comunque privilegiare coloro che hanno accumulato nel tempo un maggior numero di giorni di ferie e permessi.
Sono stati eliminati alcuni dei vincoli che ne regolamentavano l’utilizzo. In particolare, pur lasciando fermo il tetto complessivo di 24 mesi, è stato reso possibile rinnovare o prorogare il contratto per un periodo massimo
di 12 mesi e per una sola volta.
Per informazioni più complete si rimanda ai seguenti articoli
LINK 1
LINK 2
LINK
LINK
Una circolare della Fofi conferma la riduzione del debito formativo di tutti i farmacisti in considerazione del periodo emergenziale Covid-19: saranno considerati già acquisiti 50 crediti Ecm pari ad 1/3 del debito formativo triennale.
FACEBOOK – Vi invitiamo inoltre a seguirci sulla pagina Facebook di Afant Arezzo.