STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI DELLA PROVINCIA DI AREZZO:

ART. 1 – E’ costituita in Arezzo, con sede in via Newton n° 48, presso l’Ordine dei farmacisti della provincia di Arezzo, l’Associazione farmacisti non titolari della provincia di Arezzo ( A.FA.N.T. – Arezzo). La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 2 – L’associazione è senza scopo di lucro, apolitica, apartitica e l’adesione ad essa prescinde da qualsiasi iscrizione a confederazioni sindacali, con le quali intende tuttavia trattenere un costante rapporto.

ART. 3 – All’Associazione possono aderire tutti i Farmacisti non titolari in qualsiasi campo esplichino la loro attività. I soci dovranno versare, all’atto dell’iscrizione, la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio.

ART. 4 – L’Associazione si propone di:

  • difendere e tutelare gli interessi morali, professionali, economici, collettivi ed individuali dei suoi iscritti, con competenza su tutto il territorio provinciale;
  • studiare ed elaborare proposte per la soluzione dei problemi economici e sociali del settore
  • stimolare e promuovere l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionali;
  • designare propri rappresentanti in commissioni, enti ed organi operanti nel settore quando questi siano previsti da leggi, regolamenti e/o richieste.;
  • mantenere e tutelare rapporti sui problemi professionali e sindacali degli associati tra di loro, con la Regione, i Comuni, le Unità Sanitarie Locali, l’Ordine Professionale, i Sindacati, l’Associazione Farmacisti Titolari;
  • promuovere la stipulazione di contratti collettivi, volti al progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri iscritti ed a vigilare con azione diretta o indiretta affinchè siano rispettati;
  • informare gli iscritti che ne facciano richiesta, in merito a possibilità di impiego presso Enti Pubblici e/o privati.
  • promuovere e favorire il dialogo con tutte le altre organizzazioni di Farmacisti, con particolare riguardo alle Associazioni di non titolari d’altre province.

ART. 5 – Gli associati possono aderire liberamente ad Organizzazioni Sindacali, Organismi Locali, Nazionali ed Internazionali purchè non contrastanti con gli scopi dell’ Associazione.

ART. 6 – Ogni associato ha il dovere di attenersi alle disposizioni statutarie, in particolare, per quanto riguarda la sua figura di Farmacista Non Titolare, di osservare le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha il dovere inoltre di partecipare attivamente a tutte le manifestazioni indette dall’organizzazione, di collaborare moralmente e materialmente con il Consiglio.

ART. 7 – Il diritto a aderire all’Associazione decade per:
– dimissioni;
– morosità;
– indegnità;
– acquisizione di titolarità di Farmacia;
La morosità e l’indegnità saranno giudicate dal Consiglio

ART. 8- Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea degli iscritti: costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
  • il Consiglio Direttivo: composto da un presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere ( qualora gli iscritti non superino il numero di 50) e tre Consiglieri ( qualora gli iscritti siano più di 50);
  • Il Collegio dei Revisori dei conti :costituito da tre membri eletti dall’Assemblea e rimanente in carica quanto il Consiglio Direttivo. Questi avranno funzione anche di Probiviri. Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e Associazione od i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tale Collegio. Tutte le cariche sono elettive e le decisioni prese a maggioranza.

ART.9 – Tutti i soci effettivi formano l’Assemblea Generale, hanno voto deliberativo e sono eleggibili. Le preferenze che ciascun socio può esprimere devono essere in numero pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo. Non sono ammessi voti per delega.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nell’ambito dei programmi adottati dall’assemblea; è eletto con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea stessa e rimane in carica 3 anni.

L’Assemblea ha facoltà di revocare il mandato del Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri e comunque almeno una volta l’anno.

I membri del Consiglio Direttivo procedono alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere, e del Segretario. Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio i posti vacanti vengono immediatamente occupati dagli elementi che nell’ultima votazione raccolsero maggior numero di voti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo si ritiene dimissionario e verranno indotte nuove votazioni.

ART. 11 – L’Assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno ( entro la fine di marzo per l’approvazione del bilancio) e tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario. L’Assemblea è convocata inoltre qualora lo richieda almeno il 25% (venticinque per cento) degli iscritti .

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Si ritengono come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

La delega non è ammessa per la elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – L’ assemblea elettiva viene convocata tramite lettera, con almeno 15 giorni di anticipo. Tutte le altre assemblee vengono convocate tramite mail, sms o attraverso i coordinatori di zona. Ogni iscritto è tenuto a fornire i suoi dati, utili per le convocazioni, all’atto dell’iscrizione.
ART. 13 – All’Assemblea Generale spetta: approvare lo Statuto e apportarvi le modifiche per le quali è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, eleggere il Consiglio Direttivo, determinare le linee generali dell’azione dell’Associazione, approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

ART. 14 – Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni dell’ Associazione tiene l’elenco aggiornato degli Associati, vigila sul funzionamento dell’Associazione.

ART. 15 – Il Tesoriere vigila sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità dei libri contabili si occupa della riscossione delle quote sociali secondo le delibere del Consiglio Direttivo e prepara l’inventario ed il bilancio annuale che dopo l’esame dei Consiglio Direttivo deve essere messo a disposizione degli Associati.

ART. 16 – Le entrate sono costituite da:
– quote sociali;
– utili derivanti da manifestazioni organizzate dal Consiglio dell’Associazione;
– ogni altra forma di contribuzione.
ART. 17– Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a conoscere e osservare le norme del

presente Statuto.
ART. 18 – Il presente statuto è costituito da 18 articoli compreso questo.